Partita iva o ditta individuale: variazione anagrafica registro imprese

Partita iva o ditta individuale: variazione anagrafica registro imprese

Introduzione

Spesso ci sentiamo chiedere: avrei bisogno di fare una modifica al registro imprese in merito alla variazione anagrafica, ve ne potete occupare?

Può succedere a tutti di aver bisogno di fare una modifica al registro imprese in merito ad una variazione anagrafica, ciò comporta una procedura specifica e dei passaggi per portarla a buon fine.

Parliamo di una operazione standard ma che è bene conoscere per capire quello che serve, la documentazione necessaria da consegnare ad una agenzia come Kapha che si occupa di queste procedure, ed è bene sapere inoltre se ci sono sanzioni, e in quella situazione cosa comportano.

Registro imprese cos’è

Per prima cosa chiariamo velocemente cos’è il registro imprese e perchè ne parliamo in questo contesto. 

Il registro imprese, per la legge italiana, è un pubblico registro informatico  a cui si devono iscrivere obbligatoriamente:

  • tutte le imprese italiane
  • le imprese estere che hanno una sede in Italia
  • altri enti come fondazioni, associazioni che esercitano un’attività economica rivolta a terzi. 

Perché questa precisazione? Perchè in caso di variazione bisogna tenere in conto che la procedura è simile che tu sia una ditta individuale o un libero professionista o appunto una impresa.

Cosa si intende per variazione anagrafica

Per variazione anagrafica di una ditta individuale si intende la variazione dati anagrafici e/o codice fiscale e partita iva del titolare di impresa individuale e comporta la comunicazione di essi.

Nel caso di una impresa vale lo stesso ragionamento per la variazione dei dati relativi ad essa o dei soci per esempio.

Quindi quando parliamo di tipologia di adempimento in questo contesto intendiamo la semplice comunicazione di una variazione.

Quali sono le tempistiche

I termini per presentare la variazione sono di 30 giorni dall’evento, quindi facendo un esempio banale se è variata la residenza di un titolare d’impresa essa va comunicata entro 30 giorni dalla data di variazione indicata nel documento.

Chi deve presentarla

Il soggetto obbligato è il Titolare.

Che documenti e dati servono

I documenti necessari che servono per poter procedere con la variazione sono diversi e dipendono dalla tipologia di variazione e da chi la fa. 

Cerchiamo di fare chiarezza:

Cittadini comunitari
I cittadini comunitari dovranno allegare copia della carta di identità rilasciata dal Comune italiano di residenza o in alternativa idonea documentazione che attesti la dimora.

I cittadini extracomunitari
Dovranno allegare il permesso di soggiorno in corso di validità.

In caso di variazione di impresa individuale annotata come Impresa Artigiana essa deve essere firmata dal titolare. Nel caso non si disponga della firma digitale occorre allegare il modello procura comunica, con l’indicazione del codice pratica, ed il documento di identità del firmatario.

E’ necessario presentare la richiesta in modalità telematica al Registro Imprese della competente Camera di Commercio, predisponendo una pratica di Comunicazione Unica così composta:

  • modello di Comunicazione Unica
  • modello per il Registro delle Imprese

Se la variazione coinvolge altri Enti, va integrata con: 

  • modello per l’Agenzia delle Entrate
  • modello per l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);
  • modello per l’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)
  • eventuale SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive)

Di cosa occorre munirsi

Per procedere alla con la richiesta sono necessari: 

  • Dispositivo di Firma Digitale
  • Casella PEC (Posta Elettronica Certificata).
  • Software di compilazione e invio
  • Firma digitale

Sono previste sanzioni?

Ci sono anche buone notizie, non sono infatti previste sanzioni pecuniarie per la mancata comunicazione della PEC però attenzione in ogni caso perchè la mancata comunicazione della PEC da parte di una società comporta la sospensione per 3 mesi della domanda successiva di iscrizione al Registro Imprese, trascorso questo periodo l’ufficio respinge la domanda di iscrizione.

Inoltre la mancata comunicazione della PEC da parte di un’impresa individuale comporta sospensione per 45 giorni di qualunque successiva ed ulteriore domanda anagrafica di variazione, presentata dal 1° luglio 2013 in poi. Trascorso inutilmente tale periodo la domanda si intende non presentata.

Se si richiede invece una cancellazione dal Registro imprese di una impresa individuale che di una società non esiste alcuna sanzione.

L’omessa comunicazione entro i termini indicati comporta il rigetto dell’istanza con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 del Codice Civile per le imprese individuali (da € 10,00 a € 516,00) e dall’art. 2630 del Codice Civile per le imprese societarie (da € 103,00 a € 1.032,00).

Chi può gestire questo tipo di variazioni?

Chiunque può gestire e portare a termine pratiche di questo tipo, sia un privato che una agenzia pratiche come Kapha, l’importante è munirsi dei documenti necessari sopra indicati.

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